Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in conformità agli articoli 3, 29 e 31 della Costituzione, promuove interventi volti ad agevolare la formazione di nuclei familiari, rimuovendo gli ostacoli di carattere economico e sociale che impediscono l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione.
      2. Nell'ambito delle politiche attive della formazione e dell'autoimpiego, la Repubblica promuove, altresì, interventi a favore dei giovani al fine di contribuire a una piena e concreta attuazione del diritto allo studio nonché di favorire l'occupazione giovanile e femminile.